Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Matrimonio
Uffici responsabili
DEMOGRAFICIDescrizione
Per sposarsi con rito civile
Per poter celebrare un matrimonio civile, gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Stato Civile con i propri documenti d’identità e richiedere le pubblicazioni di matrimonio e fissare la data del matrimonio.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, tale documento ha la durata di 180 giorni e se il matrimonio civile viene celebrato a Serle viene conservato presso il Comune.
Per matrimoni in altro Comune, gli sposi dovranno ritirare il certificato di avvenuta pubblicazione e consegnarlo all’Ufficio di Stato Civile del Comune scelto per la celebrazione.
La sede per la celebrazione dei matrimoni è la nuova Sala Consiliare presso il Comune di Serle in Piazza Boifava 13
Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti d’identità in corso di validità.
Per sposarsi con rito religioso (con effetti civili)
Per poter celebrare un matrimonio religioso (rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio Matrimoni con:
- documenti di identità
- richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, il Comune rilascia il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio.
Per presentare la pratica, rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile.
Notizie utili sul matrimonio
Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio).
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.
In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.
Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione.
Documenti per il matrimonio: casi particolari
Autorizzazione del Tribunale civile
Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine.
Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera
Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.
In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessaria avere l’autorizzazione del Tribunale Civile.
Autorizzazione del Tribunale per i minorenni
Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.
Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri
Il nullaosta e il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall’autorità diplomatica competente del proprio paese.
Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura di Brescia, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l'esenzione.
Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).
per i Residenti all'Estero: se entrambi gli sposi sono residenti all'estero (iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo degli sposi è residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a Milano le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.