Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Cambio di residenza
Uffici responsabili
Ufficio Servizi DemograficiDescrizione
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica riguardo alle modalità con le quali i cittadini possono presentare le istanze relative a:
- iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune o dall'estero
- cambio di abitazione nell'ambito del Comune
- emigrazione all'estero
Adempimenti:
Le nuove disposizioni normative hanno decorrenza ed efficacia dal 9 maggio 2012; da quella data tutte le dichiarazioni anagrafiche in questione dovranno essere effettuare esclusivamente attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli scaricabili da questa pagina. I moduli correttamente compilati potranno essere presentati nei seguenti modi:
- Presentazione diretta all'Ufficio Anagrafe PREVIO APPUNTAMENTO
- Invio a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Serle- Piazza Boifava 13
- Per EMAIL all'indirizzo demografici@comune.serle.bs.it
- Per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: demografici@pec.comune.serle.bs.it
AVVERTENZE
L'invio della richiesta per email semplice o per posta elettronica certificata è consentito purchè venga rispettata almeno una della seguente condizioni:
- la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice (scansione in pdf).
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente e dalle persone maggiorenni che insieme a lui trasferiscono la residenza.
Alla dichiarazione devono essere allegate le copie dei documenti di identità personale e dei codici fiscali di tutti i sottoscrittori.
I moduli devono essere compilati in ogni parte e devono essere leggibili. In caso contrario la domanda NON PUO' ESSERE RICEVUTA.
Con riguardo ai cittadini stranieri, si fa presente che la domanda deve essere corredata anche dai documenti attestanti la regolarità del soggiorno.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 5 D.L. 9.2.2012 n. 5
Legge 4.4.2012 n. 35
Tempi:
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza e di domicilio coincide con la data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate". Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica, per il tramite della Polizia Locale. Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). In caso di accertamento negativo l'interessato decadrà immediatamente dai benefici acquisiti, sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni false o dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.