Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Passaporto
Uffici responsabili
DEMOGRAFICIDescrizione
Il passaporto è il documento che consente l'espatrio in tutti i paesi riconosciuti dal governo italiano ed è rilasciato dalla Questura competente.
Da maggio 2011 il passaporto diventa "Biometrico", cioè munito oltre che di un microprocessore, anche di impronte digitali; il nuovo documento sarà valido per tutte le destinazioni che richiedano il passaporto.
Per il rilascio del passaporto è ora obbligatoria l'acquisizione delle impronte digitali, al momento della presentazione della richiesta (sono esentati dalla deposizione delle impronte i minori di anni 12). Il cittadino, previo appuntamento richiesto via web tramite registrazione al sito della Polizia di Stato: www.passaportonline.poliziadistato.it, si presenterà direttamente allo sportello della Questura consegnando la domanda e la documentazione richiesta.
Il D.L. 135/2009 introduce l'obbligo del passaporto individuale a prescindere dall'età.
Per i maggiorenni il passaporto ha una validità di 10 anni dalla data di rilascio.
I minori non possono essere più iscritti su quello dei genitori, ma devono averne uno individuale con una durata di validità a seconda dell'età:
- per i minori di 3 anni il passaporto vale 3 anni
- per i minori dai 3 anni ai 18 anni vale 5 anni.
Il bollo annuale di rinnovo non va più applicato.
Ulteriori informazioni http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/
Adempimenti:
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO
1. Marca telematica da € 73,50 per passaporti
2. N. 2 fotografie formato tessera conformi alle norme ICAO
3. Ricevuta di versamento sul c/c postale n. 67422808 intestato al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO - causale: "importo per il rilascio del passaporto elettronico" di € 42,50
4. Se il richiedente ha figli minori: atto di assenso dell'altro genitore. Nel caso in cui non fosse possibile ottenere tale assenso, occorre il nulla osta del giudice tutelare. Se il richiedente ha figli minori avuti da genitori diversi, per ciascun figlio deve essere allegato il relativo atto di assenso sottoscritto dall'altro genitore, ovvero il nulla osta del giudice tutelare. L'atto di assenso reso da cittadini extracomunitari dovrà essere sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale.
5. Se il richiedente è minore di anni 18: i genitori devono completare la domanda con il loro atto di assenso per il rilascio del passaporto del minore.
6. Il richiedente minore di ani 14 deve viaggiare accompagnato. Ogni volta in cui il minore deve espatriare accompagnato da una persona diversa dai genitori, gli stessi dovranno compilare e sottoscrivere apposito modulo, da richiedere presso l'Ufficio Anagrafe, e convalidato dalla Questura di Brescia, in cui verrà indicata la persona accompagnatrice e la località del viaggio.
7. E' obbligatorio consegnare il passaporto scaduto. Se sottratto o smarrito produrre copia della denuncia.